L'articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017 n. 124, modificata dall'articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, prevede l'obbligo di pubblicare le informazioni relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” effettivamente erogati, nell’esercizio finanziario precedente, di importo almeno pari a 10.000 euro, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati.

 

Le modalità ed i termini di pubblicazione di tali informazioni variano a seconda dei soggetti interessati dall’obbligo. In particolare, le imprese (incluse le cooperative sociali) che redigono il bilancio CEE in forma estesa assolvono a questo obbligo inserendo la descrizione dei contributi ricevuti nell’esercizio precedente tra le informazioni della nota integrativa allegata al bilancio d’esercizio ed all’eventuale bilancio consolidato, entro il termine previsto per il deposito del bilancio medesimo.

 

Tutte le altre imprese (società di capitali e cooperative sociali che redigono il bilancio in forma abbreviata, micro imprese, società di persone, imprese individuali a prescindere dal regime contabile adottato e quindi anche soggetti in contabilità semplificata, in regime dei minimi e/o forfetario) devono dare comunicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’esercizio precedente, attraverso l’inserimento nel proprio sito internet o, in mancanza di tale sito, nei portali delle Associazioni di Categoria, entro il 30 giugno di ogni anno.

Diversamente, associazioni, fondazioni e ONLUS devono pubblicare le informazioni richieste – sempre con riferimento all’esercizio precedente – mediante pubblicazione sul proprio sito o in analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno.

 

Le informazioni che devono essere fornite, preferibilmente in forma schematica, sono:

denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
denominazione del soggetto erogante;
somma incassata (per ogni singolo contributo);
data di incasso;
causale.
In relazione agli aiuti di Stato ed agli aiuti de minimis, contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato in modo analitico (indicando cioè il profilo individuale di ciascun beneficiario), è stato precisato che la registrazione nel predetto sistema è sostitutiva degli obblighi di comunicazione posti a carico dei soggetti interessati dalla disciplina in commento, a condizione che, nella nota integrativa o sul sito internet oppure sul portale dell’associazione, ne venga dichiarata l’esistenza anche per il tramite di un rinvio al Registro medesimo.

 

CONTRIBUTI PUBBLICI IMPRESE ASSOCIATE
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e ss.mm.ii., pubblichiamo di seguito l’elenco delle sovvenzioni pubbliche ricevute dalle imprese associate Federalberghi A.I.A. Bellaria Igea Marina:

 

2020

 2021

 

 

 

 






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